Donazioni
La donazione è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.
Lo spirito della donazione è in realtà il desiderio o l’opportunità di dare qualcosa alle persone a noi legate da affetti o da amicizia.
Aiutare i propri figli, anticipare la propria successione, fare un dono ad un amico, ricompensare colui che ti ha reso un servizio, partecipare alla realizzazione di un obiettivo di beneficenza
Chi desidera tutto questo può farlo attraverso le donazioni.
La donazione presenta molte caratteristiche. Le principali sono l'assenza di un corrispettivo ed il carattere tendenzialmente definitivo, trattandosi di un contratto. L'importanza di tale atto e le conseguenze che ne derivano esigono che questo si debba realizzare seguendo forme particolari.
Chi dona può apporre all'atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari fattispecie di donazione.
La donazione è, a tutti gli effetti, un atto importante, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio di colui che dona (donante) ed il conseguente arricchimento di colui che riceve (donatario o beneficiario). E' pertanto necessario conoscere preliminarmente tutti gli aspetti e le conseguenze, tanto civili che fiscali, di tale atto.
L'opportunità di una donazione deve analizzarsi caso per caso, avendo presente i seguenti elementi, che il vostro notaio di fiducia potrà aiutarvi a valutare, e precisamente: il patrimonio del donante, la situazione familiare del medesimo, le implicazioni sulla futura successione dello stesso, gli aspetti fiscali ed eventuali vantaggi di un simile atto. Spesso, la scelta per la donazione, rispetto ad un atto a titolo oneroso (cioè con corrispettivo), si farà nell'ambito di un programma successorio globale e tenendo presente i rapporti che intercorrono tra successione a causa di morte e donazione.
tratto da www.notariato.it
Profili fiscali
Le donazioni sono attualmente sottoposte alla disciplina tributaria prevista dalla legge n. 286/2006, che ha sostituito il precedente regime di quasi totale esenzione introdotto nel 2001.
Per il calcolo dell'imposta occorre innanzi tutto individuare il grado di parentela (o di affinità) esistente fra donante e donatario.
Le aliquote applicabili sono le seguenti:
- 4% (oltre la franchigia di €. 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono il coniuge ed i parenti in linea retta;
- 6% (oltre la franchigia di €. 100.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle;
- ancora 6%, ma senza franchigia, se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
- 8%, senza franchigia, se beneficiari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Se beneficiario è un soggetto portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta di donazione si applica solo sulla parte del valore dei beni donati che supera la franchigia di €. 1.500.000,00 (con le aliquote del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità esistente tra donante e donatario).
Se la donazione ha per oggetto beni immobili, occorre sostenere anche il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.
Tuttavia le aliquote si riducono alla misura fissa di Euro 200,00 per ciascuna di tali imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione "prima casa".
Occorre poi verificare, con la consulenza personalizzata da parte del notaio, se le donazioni possano fruire di trattamenti fiscali particolari, quali ad esempio quelli previsti dalla normativa in materia di "patto di famiglia", un istituto introdotto nell'ordinamento al fine di agevolare il passaggio generazionale delle aziende, o quelli per i fondi rustici, i giovani agricoltori, il "compendio unico" in agricoltura; per le donazioni che intervengono entro cinque anni da una precedente donazione, per donazioni di beni culturali, per donazioni di aziende e di beni strumentali in comuni montani, per citare solo alcuni casi.
Riduzioni ed esenzioni sono previste anche per donazioni a favore di soggetti diversi da persone fisiche, quali Stato, regioni, province, comuni, enti e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità i pubblica utilità, enti religiosi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, partiti politici.
Il notaio potrà inoltre consigliare le parti per i casi di donazioni indirette, collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende soggetti all'imposta di registro o all'I.V.A. Il caso più frequente è l'acquisto di beni da parte dei figli, con denaro fornito in tutto o in parte dai genitori. L'enunciazione in atto della provenienza donativa del denaro non è assoggettata ad alcuna imposta e in varie circostanze, da valutare caso per caso, può risultare molto opportuna, in particolare per giustificare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'esborso di denaro da parte di soggetti che non sono ancora percettori di redditi adeguati.
Un altro aspetto nel quale sarà necessaria una consulenza personalizzata è quello del cosiddetto coacervo delle donazioni, cioè della somma virtuale che occorre fare dei valori delle eventuali precedenti donazioni, intervenute fra gli stessi soggetti, al fine della determinazione della franchigia. Più in generale, fra i compiti del notaio vi è quello di valutare la tassazione appropriata in relazione all'atto da stipularsi e d'invocare l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste.
tratto da www.notariato.it