Terzo Settore
Sono ormai molti anni che, in Italia e nel mondo, il fenomeno associativo suscita sempre maggiore consenso ed entusiasmo. La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una fondazione: la stessa Costituzione, all'art. 18, tutela e valorizza tale diritto. Si possono creare organizzazioni con gli scopi più vari: solidaristiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche ecc. La libertà di associazione, costituzionalmente riconosciuta, trova il solo limite nel divieto di perseguire fini vietati ai singoli dalle leggi penali e scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Le forme per realizzare gli scopi associativi sono diversi e vari.
La legge italiana prevede più alternative. Le principali sono: le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, i comitati, le onlus, l'impresa sociale. È quanto mai opportuno rivolgersi per tempo al notaio, che potrà orientare i cittadini nella scelta delle soluzioni più idonee e meglio rispondenti alla loro volontà. Il notaio potrà inoltre prestare consulenza qualificata qualora sia necessario armonizzare esigenze diverse. Ad esempio, nella costituzione di una fondazione disposta per testamento, quando occorra contemperare l'intento del fondatore con i diritti dei legittimari. Potrà inoltre intervenire nella valutazione degli aspetti fiscali, oggetto di continua evoluzione normativa.
Inoltre, quando necessario, accompagnerà il nuovo soggetto nel percorso mirante ad ottenere il riconoscimento e lo status di persona giuridica.
tratto da www.notariato.it